UN BREVE CONSIGLIO OPERATIVO AGLI AGENTI LETTERARI

Mi trovo in questi giorni a occuparmi di una vertenza stragiudiziale fra una casa editrice, che è la mia cliente, e un’agenzia letteraria estera che rappresenta un’autrice estera. Questa agenzia ha inviato una lettera in cui reclama una possibile violazione di contenuti e di immagini a danno dell’opera della suddetta autrice estera.

I rilievi sono così ridicoli che denotano non solo una estrema superficialità nell’esame delle evidenze, non solo una profonda presunzione e non solo una completa ignoranza sulla legge del diritto d’autore italiana ma, in generale, anche una completa ignoranza sui principi cardine di questa disciplina, che in quanto tali sono presenti anche nella legislazione dello Stato ove risiede l’agenzia letteraria.

Ora, il fatto che gli agenti siano abituati a maneggiare contratti di edizione per conto dei propri clienti non fa comunque di loro degli avvocati. Quindi, a meno di voler evitare brutte figure che poi si possono ripercuotere sull’immagine della loro agenzia, invito i nostri operatori connazionali che leggessero questo post ad affidarsi previamente – qualora fossero sfiorati da dubbi in merito a possibili violazione del diritto d’autore dei propri clienti – al parere di un legale esperto in materia e a non improvvisare lettere minatorie basate sul nulla.

Prima di sparare, è necessario imparare a prendere la mira. Pena conseguenze molto spiacevoli.

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