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Home » agenzie letterarie » 4 CONSIGLI PER IL CONTRATTO CON L’AGENZIA LETTERARIA
sabato, 03 Mar 2018

4 CONSIGLI PER IL CONTRATTO CON L’AGENZIA LETTERARIA

Post by on agenzie letterarie 6742 0

Per chi si sta apprestando a siglare un contratto con un agenzia letteraria, ecco 4 consigli pratici da tenere in considerazione e da far inserire qualora mancanti o comunque da precisare qualora il contratto fosse silente sul uno di questi argomenti.

 

1. Prevedere espressamente la trasmissione all’autore di una copia di ogni contratto stipulato, sia in Italia che all’estero

Premesso che, in generale, è interesse dell’autore conoscere i termini contrattuali che lo legano agli editori, il risvolto più pragmatico di questo accorgimento è pensato in funzione del momento in cui il rapporto di agenzia cesserà.

Se cessa per naturale estinzione del rapporto, e ciò può avvenire prima che cessi il contratto di edizione con l’editore, all’autore interesserà sapere:

  • come continuare a interfacciarsi con lo stesso, conoscendo obblighi e diritti;
  • a quali editori esteri proporre per primi una ripubblicazione o nuova Opera, autonomamente o tramite un nuovo gente, visto che è più facile rivendersi a un editore che ha già avuto modo di apprezzare una sua Opera precedente;
  • inoltre, conoscendo il vecchio contratto, saprà già a quali condizioni di base potrà negoziare il proprio lavoro, piuttosto che farlo al buio con un nuovo editore. Se poi il libro precedente è andato bene, l’autore potrà far leva su questo per negoziare addirittura migliorie alle condizioni di partenza.

Se poi il rapporto di agenzia si estingue prematuramente e specialmente se il rapporto non è stato idilliaco e/o la chiusura non è avvenuta nel migliore dei modi, all’autore interesserà, a maggior ragione, sapere come rapportarsi all’editore per tutti gli strascichi operativi conseguenti, evitando di dover rincorrere l’ex agente per avere risposte.

2. Prevedere il pagamento delle royalty direttamente in capo all’autore, al netto della commissione dell’agenzia, una volta che sia terminato o anticipatamente risolto il contratto con quest’ultima

Se non è pratico rincorrere l’ex agente per delle risposte, ancor meno lo è per farsi girare le royalty in caso il contratto di edizione scada più in là del termine naturale del contratto di agenzia o della sua risoluzione anticipata.

La previsione andrà inserita sia nel contratto di agenzia che nei singoli contratti di edizione (altro motivo per cui averne copia osservando il precedente punto 1).

Pertanto, dopo la cessazione del rapporto con l’agente, l’editore corrisponderà direttamente all’autore la royalty al netto della percentuale di agenzia (che l’agente continuerà comunque a percepire fino alla cadenza del contratto di edizione, anche se quello di agenzia è terminato o risolto), mentre corrisponderà all’agente la sua percentuale di agenzia.

3. Prevedere una clausola che consenta la risoluzione espressa del contratto di agenzia a causa della mancata presentazione, nei termini, dei rendiconti o della liquidazione puntuale delle royalty

Poiché questo è sempre il punto nevralgico che viene più spesso lamentato, inserire una clausola di questo tipo è il metodo più veloce per eliminare un rapporto che non si è rivelato proficuo come sperato.

Naturalmente, in aggiunta, l’autore potrà richiedere anche i danni derivanti dall’inadempimento dell’agente, ma mentre per questo occorrerà un giudizio, per lo scioglimento del vincolo, in presenza di detta clausola, ciò non sarà necessario e dunque l’autore sarà subito libero di muoversi o cercando un altro agente o amministrandosi da solo

 

4. Prevedere espressamente che i rendiconti vengano girati così come ricevuti dagli editori e dagli altri licenziatari di diritti sull’Opera, senza che vengano ritrascritti e presentati su carta intestata dell’agenzia

Con questo accorgimento si evita il pericolo di potenziali manipolazioni dei dati e, anche prima vista potrebbe sembrare una previsione oziosa, si tratta di pratica che ho visto personalmente adottare, nonostante nessuna agenzia che tenga davvero alla propria reputazione dovrebbe farlo.

Quindi, posto che qualcuno, in concreto, lo fa, meglio prevenire tentazioni.

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