Nonostante la vetustà della nostra legge sul Diritto d’autore, più di una volta ho avuto modo di apprezzarne i vantaggi rispetto a quelle nei Paesi anglofoni, in particolare la previsione durata massima del contratto di edizione, prevista da noi ma non da loro.
Un caso che ho trattato la scorsa settimana me ne ha fatto apprezzare un altro: l’editore britannico del mio cliente era stato acquistato da un editore americano, successivamente fallito. In un caso come questo, la nostra legge prevede che diritti ritornino all’autore se il curatore fallimentare non dichiara di voler proseguire l’attività o non la cede a terzi entro un anno dalla dichiarazione di fallimento (art. 135 LdA).
Ho scoperto invece che in America i contratti di edizione, rappresentando degli asset per la società editoriale ed essendo quindi suscettibili di monetizzazione, vengono messi all’asta per soddisfare i creditori col ricavato, esattamente come qualsiasi bene mobile o immobile.
La procedura prevede che ciascun autore sia avvisato dell’imminente asta affinché possa far pervenire un eventuale reclamo che giustifichi, prove alla mano, perché il suo contratto non debba essere battuto assieme agli altri.
Nel mio caso, sono riuscita a dimostrare che i diritti il libro erano da considerarsi ritornati automaticamente l’autore, sia perché, per previsione contrattuale, le vendite degli ultimi anni – resoconti alla mano – erano state inferiori a un certo quantitativo che l’accordo scritto considerava essere un indice di scorte in esaurimento presso il magazzino, sia perché comunque, anziché stampare una nuova tiratura, recentemente l’editore aveva convertito il titolo a una modalità ‘Print On Demand’ (cosa assolutamente fuori dal contratto), mentre sui siti Amazon di vari Paesi il titolo veniva commerciato solo come usato. Pertanto, anche queste due ultime circostanze suffragavano la tesi per cui in magazzino non vi fossero più copie ormai da tempo. Senza contare che il print on demand configurava anche un non corretto adempimento degli accordi, passibile il risarcimento del danno e sorvolando (in questa sede ma ovviamente non in sede del mio reclamo formale) su una serie di altri comportamenti scorretti, altrettanto risarcibili.
In considerazione di quanto sopra, la mia opposizione alla vendita all’asta anticipava un’azione giudiziaria sia nei confronti dell’editore fallito che dell’eventuale vincitore aggiudicante qualora si fosse proceduto alla vendita.
La controparte, riconosciute le mie ragioni, ha dichiarato di concordare sul fatto che i diritti fossero legittimamente tornati in possesso l’autore e che il contratto non sarà pertanto messo all’asta.
L’attore è quindi ora libero di ripubblicare il proprio libro con un altro editore (o di autopubblicarsi). Considerato che il contratto, firmato 3 lustri fa quando l’autore era ancora alle prime armi, era tremendo e per di più si estendeva per tutta la durata del copyright, sono molto soddisfatta di aver aperto la porta di questa gabbia.
E n naturalmente lo è anche l’autore 😉






