Quando un autore termina finalmente la stesura di un libro, il suo obiettivo principale è, come logico, la pubblicazione.
Tuttavia pochi realizzano che è fondamentale non pubblicare semplicemente tout court, bensì pubblicare evitando, da un lato, le classiche ‘clausole capestro’ e, dall’altro, ragionando in termini selettivi sui diritti che è possibile trasferire all’editore.
Il diritto d’autore, infatti, è come un bel diamante dove ciascuna sfaccettatura rappresenta, accanto ai diritti morali che ne costituiscono il nucleo, una modalità di sfruttamento economico della propria Opera.
La maggior parte degli autori, purtroppo, concede acriticamente lo sfruttamento di qualsiasi ‘sfaccettatura’ gli venga richiesta, mentre varrebbe la pena chiedersi prima se la struttura dell’editore che si ha dinanzi sia effettivamente in grado di mettere a frutto quel determinato diritto.
Si pensi per esempio a un editore che non disponga di un catalogo di Opere tradotte all’estero o a uno che non abbia contatti con case cinematografiche. Benché si tratti di diritti che non è facile, per l’autore, piazzare autonomamente, tuttavia la loro cessione a un editore che non sia in grado di sfruttarli neppure potenzialmente, come nei due esempi appena fatti, si tradurrebbe in un inutile congelamento degli stessi.
Anche i diritti sugli ebook non fanno eccezione. In dottrina è discusso se questi costituiscano un semplice format di stampa (anche se essa è eventuale e demandata al fruitore finale anziché all’editore, come invece normalmente accade), oppure se si tratti di un nuovo diritto di sfruttamento dell’Opera. Tuttavia, a prescindere da questo dibattito teorico, nella pratica è comunque possibile disciplinare il rapporto fra autore ed editore escludendo espressamente l’edizione elettronica, a maggior ragione tenendo conto che, a prescindere dall’inquadramento giuridico, l’ebook presenta comunque delle particolarità (per esempio la questione della tiratura), su cui è bene ragionare tenendolo distinto dal resto.
Riallacciandosi dunque agli esempi precedenti, anche in questo caso è intuitivo che assegnare i diritti sull’ebook a un editore che non ne abbia mai realizzati significherebbe, nel migliore dei casi, fare da beta-tester e, nel peggiore, lasciarli inutilizzati.
Tuttavia, cercare di assegnare l’ebook a un secondo editore che comunque realizzi prevalentemente libri cartacei potrebbe rivelarsi operazione difficile, in quanto chi produce sia cartaceo che ebook solitamente preferisce disporre dei diritti su entrambi.
Ecco allora che la soluzione potrebbe arrivare dalla scelta di proporre l’ebook a editori esclusivamente digitali, che sapendo perfettamente come muoversi in questa dimensione, non temono la concorrenza della controparte cartacea di quello stesso titolo.
Se poi l’editore cartaceo insistesse comunque a volere anche l’ebook, una soluzione di compromesso potrebbe essere costituita dalla concessione di una prelazione, dove a parità di offerta da parte di un altro editore, il diritto verrà concesso al primo, ma se l’offerta dovesse essere migliore l’autore potrà prediligere il secondo. Poiché però nell’offerta migliore possono entrare in gioco elementi diversi dalla mera entità della remunerazione, si tratta di una clausola che va ponderata e redatta in termini molto precisi, ricorrendo magari al consiglio di un professionista.
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