EDITORIA E LEGGE
EDITORIA E LEGGE è il blog dell'Avv. Marina Lenti, che dal 2012 riporta notizie, tendenze e questioni legali dedicate alla filiera libraria e musicale, spaziando in temi di diritto d'autore, marchi, privacy, diritti d'immagine, information technology law.
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sabato, 15 Mag 2021
EDITING, EDITING INVASIVO E VISTO SI STAMPI
diritto d'autore 3057 0
Recentemente mi sono capitati ben tre casi, in sequenza, relativi a una problematica che ho pensato di segnalare qui.
Si tratta della violazione di un diritto morale dell’autore, precisamente quello di modifica dell’Opera.
Nessuno che non sia stato espressamente autorizzato dall’autore, può modificare un’Opera dell’ingegno, in qualunque forma sia espressa.
Nel mio caso, tutte e tre le vertenze facevano riferimento a un testo scritto e dunque, in questo articolo, proseguirò riferendomi a questa forma, ma ciò che vado a spiegare vale anche per le altre.
Quando l’autore consegna un testo all’editore, questo viene normalmente sottoposto a editing (e diffidate degli editori che non lo fanno).
L’editing si distingue dalla mera correzione di bozze: quest’ultima è una mera caccia al refuso, alla ripetizione e una correzione della punteggiatura. L‘editing è invece un intervento più profondo, volto a migliorare la forma espressiva e la coerenza del testo. Ad esempio, l’editing riesce a puntellare una frase zoppicante (magari semplicemente cambiando un verbo dalla forma passiva a quella attiva), a individuare una ripetizione di concetti, un buco nella trama, un’informazione mancante e necessaria per i lettore. Riesce, insomma, a migliorare la struttura e la forma dell’Opera, laddove ve ne sia bisogno.
Attenzione però: migliorare la forma non significa stravolgere il testo, intervenire sulla trama, sui personaggi o sullo stile dell’autore perché in tal caso diventa editing invasivo che non dovete assolutamente accettare.
Fatta questa premessa, dopo l’editing l’autore deve avere la possibilità di rileggere il testo ed eventualmente replicare alle osservazioni dell’editor per giustificare determinate scelte e valutare l’opportunità di mantenerle.
Normalmente, un contratto di edizione prevede dettagliatamente questa opportunità, contemplando un doppio giro di bozze. In ogni caso, la prassi editoriale prevede che l’autore dichiari il VISTO SI STAMPI affinché l’editore possa mandare in tipografia il testo essendo certo che le modifiche apportate dall’editor sono state concordate con l’autore e pertanto non venga violato, appunto, il diritto di modifica citato in apertura.
Infatti, a norma dell’art. 122 della legge sul diritto d’autore, “l’autore che abbia conosciute ed accettate le modificazioni della propria Opera non è più ammesso ad agire per impedirne l’esecuzione o per chiederne la soppressione”.
Qualunque intervento operato al di fuori di queste linee è perciò illegittimo, contestabile e passibile di risarcimento del danno.
Foto credit: Suzanne Jutzeler/Pixabay