Una domanda che mi sento rivolgere spesso dagli autori riguarda la clausola di non concorrenza, che viene sempre inserita nei contratti. Si tratta di quella clausola il cui tenore, più o meno, recita:
“L’Autore si impegna a non pubblicare con altre case editrici, né in proprio, né in collaborazione con altri, né sotto pseudonimo, Opere che possano fare concorrenza all’opera in oggetto”.
Da un lato, consiglio sempre di precisare il più possibile il concetto di Opera concorrente prima di firmare, perché in genere i contratti, essendo predisposti dagli editori, adottano formule molto late (come appunto quella che ho appena riportato) in quanto, naturalmente, tornano tutte a loro vantaggio.
Questa operazione certamente richiede uno sforzo di meningi e di pazienza da parte di entrambe le Parti perché si tratta di pensare, descrivere e circoscrivere la casistica, estrapolandone poi le definizioni generali. Tuttavia, poiché, come in tutti i campi (e non solo in medicina), prevenire è meglio che curare, questo sforzo potrà evitare successivi equivoci, quando non addirittura dei grandi mal di fegato o, nei casi estremi, vertenze legali.
Nella maggioranza dei casi però, ciò non viene fatto e perciò non è infrequente che gli autori si sentano opporre divieti assolutamente ingiustificati.
E’ bene dunque precisare che, in assenza di concomitanti clausole di opzione e/o prelazione, l’editore non ha alcun diritto di impedire a un autore di proporre altrove romanzi che abbiano personaggi, storie e ambientazioni diversi, perfino se appartenessero allo stesso genere letterario.
Se una o entrambe queste clausole non ci sono, l’editore sta applicando infatti un’interpretazione troppo estensiva alla clausola di non concorrenza, fermo restando che anche l’opzione, se non viene esercitata, lascia libero l’autore di disporre della nuova Opera (perché chiaramente non sia effettivamente concorrenziale) e così anche la prelazione, se l’offerta dell’editore concorrente risulta più vantaggiosa.
Foto: Herbert Bieser/PIxabay





