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Home » Case editrici » L’INSOSTENIBILE DEMENZA DEL POLITICALLY CORRECT EDITORIALE
domenica, 26 Feb 2023

L’INSOSTENIBILE DEMENZA DEL POLITICALLY CORRECT EDITORIALE

Post by on Case editrici, diritto d'autore, Libri 706 0

Le notizia clou di questi giorni, nel mondo editoriale, è che l’editore inglese dei romanzi di Roald Dahl (Penguin/Puffin) ha adottato una politica molto più che discutibile sui testi del famoso autore per bambini.

 

Infatti, in ossequio al più becero politically correct e alla conseguente e ancor più orrida ‘cancel culture’, Penguin ha deciso di espungere centinaia di parole che ,“potrebbero offendere la sensibilità del lettore”, quali ad esempio “brutto” “grasso” e “nano”.

Addirittura, l’editore si è arrogato la presunzione di cambiare i testi letti da Matilda (la bimba ‘topo da biblioteca’ del romanzo omonimo) sostituendo Jane Austen a Kipling, considerato troppo colonialista (ma invece una bimba che legge la Austen non è stereotipata, nooo, certo).

 

Apprendo addirittura che è stata creata l’apposita figura del ‘sensitivity reader’, un editor che va a caccia di parole e immagini potenzialmente offensive. E il primo commento che mi viene da fare a riguardo è che invece di rincorrere ‘ste baggianate, le case editrici dovrebbero invece pensare a formare editor esperti in uno o due generi al massimo, così non li vedremmo più gridare al capolavoro per una trama che, ad esempio, è solo il clone 43.786 di Tolkien o di Agatha Christie, ma l’editor non lo sa perché è un generalista e dunque, per lui, il vecchio concetto meravigliosamente espresso da Pippo, a proposito di gialli, in una vecchissima storia (“l’assassino è sempre il maggiordomo”) suona come un’innovazione sensazionale.

 

Per fortuna, non tutti gli editori si accoderanno al treno della scemenza: Gallimard, in Francia, ha già annunciato che manterrà l’integrità delle Opere di Dahl.

E per una fortuna ancora maggiore, il diluvio di giustissime critiche piovuto addosso a Penguin, ha fatto fare una parziale retromarcia a quest’ultima, la quale ha perciò annunciato che conserverà comunque i romanzi integrali di Dahl all’interno di un’altra collana. Il mio augurio, naturalmente, è che la collana purgata venda l’equivalente di tre pizze e due birre e venga dunque chiusa quanto prima.

 

Ma ora che ho espresso tutto il mio disgusto per questa arbitraria e imbecille censura, veniamo alla disamina della situazione dal punto di vista legale nel caso in cui un editore italiano dovesse farsi venire in mente un’idiozia simile.

Per fare questo, è necessaria una premessa onde permettere al lettore di comprendere l’importante distinguo (presente anche nel diritto inglese) fra diritti patrimoniali e diritti morali d’autore.

I primi sono i diritti di sfruttamento economico, quelli che vengono appunto ceduti o licenziati all’editore.

I secondi, nel nostro ordinamento, sono i seguenti:

 

  • Diritto di paternità, cioè il diritto di essere pubblicamente indicato e riconosciuto come creatore della sua Opera, di cui può rivendicare in qualunque momento la paternità.
  • Diritto di inedito, cioè il diritto dell’autore di decidere se e quando pubblicare la propria Opera.
  • Diritto di pentimento, cioè il diritto di ritirare l’Opera dal commercio, dietro rimborso dei costi sostenuti da chi aveva validamente acquistato i diritti, in caso di gravi ragioni morali. Ricomprende anche le ipotesi in cui l’Opera contrasti con la mutata personalità dell’autore (pensi ad esempio all’ateo che si converte a un credo o, viceversa, vi rinuncia).
  • Diritto all’integrità dell’Opera,cioè il diritto di opporsi a qualunque deformazione o modifica dell’Opera che possa danneggiare la sua reputazione. Questo è il diritto che ci interessa nel caso in specie.

 

Pertanto, migliorare una locuzione o uno snodo della trama ci sta, è quello che fa l’editor quando interviene su una frase che non scorre, oppure quando individua un buco nella storia. Un altro conto è invece tagliare dei pezzi perché, ad esempio, viene espressa un’opinione che l’editore non condivide. Ed è proprio ciò che è successo con Dahl.

E’ la ragione per cui gli editori chiedono il VISTO SI STAMPI, che certifica l’approvazione da parte dell’autore dell’ultima bozza licenziata dopo l’intervento dell’editor. Infatti, a norma dell‘art. 22, comma 2 L.d.A.

 

l’autore non può impedire l’esecuzione delle modifiche quando ne abbia avuto conoscenza e le abbia accettate”.

 

 

Già che parliamo di questo diritto, aggiungo due precisazioni importanti che è utile conoscere a qualsiasi autore:

 

a) sono tutelate non solo le modifiche, ma anche qualsiasi modalità di comunicazione che possa cambiare la percezione dell’Opera e quindi il giudizio da parte del pubblico;

 

b) può essere che l’opinione espressa dall’autore violi qualche norma e, in tal caso, l’editore si può ben rifiutare dall’inserirla per evitare di incorrere nelle conseguenze. Se, a questo punto, l’autore non accetta la modifica, il contratto verrà risolto. Solitamente, questo caso è espressamente disciplinato nei contratti di edizione.

 

Il diritto di modifica figura pure nel diritto inglese, anche se in quel contesto può essere fortemente compresso e ha una durata limitata uguale a quella dei diritti patrimoniali.

Da noi, invece, il diritto di modifica e gli altri diritti morali sono diritti irrinunciabili, non trasmissibili a terzi e non soggetti a termine. Tuttavia, pur non essendo trasmissibili agli eredi, tali diritti possono essere fatti valere senza limiti temporali dai coniugi e dai figli a tutela del nome dell’autore defunto. In particolare, per quanto riguarda il diritto di inedito, l’art. 24 della nostra legge prevede che

 

Il diritto di pubblicare le opere inedite spetta agli eredi dell’autore o ai legatari delle opere stesse, salvo che l’autore abbia espressamente vietata la pubblicazione o l’abbia affidata ad altri”.

 

Per il diritto inglese, invece, i diritti morali vengono automaticamente trasmessi a coloro che ereditano quelli patrimoniali, a meno che l’autore non abbia disposto altrimenti nel proprio testamento.

La differenza è sottile ma fondamentale: da noi quello di modifica senza consenso è un divieto assoluto e gli eredi possono solo opporsi alla violazione. Per il diritto inglese, invece, gli eredi possono disporne a piacimento.

 

 

Questo, secondo me, è uno dei tanti esempi di come, ancorché la nostra legge sul diritto d’autore risenta del passaggio del tempo e necessiterebbe aggiornamenti organici, è comunque, nel suo complesso, ancora migliore di legislazioni nate quasi 50 anni dopo, come quella britannica.

 

(Immagine: geralt/pixabay)

 

 

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