EDITING E DIRITTO D’AUTORE

Talvolta, dopo la fine del rapporto fra autore ed editore, possono sorgere vertenze in merito all’editing eseguito sul testo, cioè della revisione dello stesso atta a renderlo pubblicabile. Non fa confuso con la correzione delle bozze, che è invece la mera correzione dei refusi e degli errori dell’impaginato (ad esempio, un a capo a metà riga anziché a margine).

 

Vediamo allora la casistica dei tre tipi di interventi di editing che è possibile operare su un libro:

 

– l’editing ‘a regola d’arte’, dove l’ editor della casa editrice (o anche quello ingaggiato autonomamente dall’autore) indica i brani di testo ridondanti, rileva incongruenze e contraddizioni, suggerisce implementazioni e aggiunte e, infine, rivolta alcune frasi involute come un calzino, riuscendo non solo a donargli eleganza ma a far loro esprimere tutto il potenziale rimasto nella penna dell’autore.
Tutte queste modifiche sono sottoposte in ogni caso al benestare dell’autore, nel rispetto del suo diritto morale di modifica.
Questo tipo di editing è molto raro oggigiorno da parte delle case editrici, che preferiscono sorvolare per risparmiare, oppure scartare completamente il testo, magari consigliando all’autore di farlo prima rivedere da un professionista.
Deve invece essere, ovviamente, la norma doverosa da parte di editor ingaggiati privatamente dall’autore.
Questo editing potrebbe vantare, a seconda dei casi, un certo grado di creatività e quindi è bene accordarsi sull’uso successivo che l’ autore potrà farne una volta esaurito il rapporto con la casa editrice, nel caso in cui il contratto non venga rinnovato. Diversamente, l’editore potrebbe cercare di impedire la ripubblicazione, con altri editori, del testo da lui editato.
Negli accordi con l’ editor privato, si dovrà prevedere che egli rinuncia espressamente a vantare qualsiasi pretesa in merito all’apporto fornito relativamente al diritto d’ autore. Il contrappeso a tale rinuncia sarà ricompreso nella remunerazione pattuita.

 

– l’editing invasivo, che si verifica quando l’editor cambia lo stile delle frasi dell’autore e, senza il suo permesso, taglia pezzi e/o ne aggiunge di nuovi.
In questo caso si ha una palese violazione del diritto morale dell’autore, per cui l’editor e l’editore sono passibili di richiesta di risarcimento del danno, qualora il testo così modificato venga pubblicato.

 

– l’editing minimalista, dove l ‘editor interviene per esempio correggendo i refusi, aggiungendo un verbo per puntellare meglio una frase, sostituisce un aggettivo con uno più appropriato.
Tenete presente che qualsiasi modifica apportata al testo, anche minimale, va espressamente approvata dall’autore e, all’uopo, l’editore vi chiederà appunto il famoso VISTO SI STAMPI.
Non essendoci però alcun grado di creatività in un intervento di questo tipo, una richiesta o un vero della casa editrice a non riutilizzare il testo post editing è un atto ingiustificato.

 

Foto:Pixabay/Annekarakash