Quello che segue è un elenco di 5 clausole diffuse nei contratti di edizione e che risultano particolarmente antipatiche per l’autore.
Se anche il contratto che vi accingete a firmare ne contiene una o più, questo articolo fa proprio al caso vostro, perché vi spiegherà quali sono le implicazioni cui andrete incontro se deciderete di accettarle.
OPZIONE E PRELAZIONE
Ho spiegato le differenze delle due fattispecie in questo articolo, a cui vi rimando per tutte le spiegazioni del caso.
ACQUISTO COPIE OBBLIGATORIO PRIMA DEL MACERO
Per legge (art.133 LdA), prima di svendere o mandare al macero le copie, l’editore è obbligato ad avvertirvi per darvi la possibilità di acquistarle ampiamente sottocosto in caso voleste venderne per vostro conto, oppure di non far sapere che l’Opera sta per essere, appunto, svenduta o distrutta, in quanto alcuni potrebbero vederlo come una perdita di immagine.
Nelle intenzioni del legislatore, l’acquisto è una mera facoltà dell’autore, tuttavia ci sono contratti che gliela impongono come obbligo. Naturalmente non dovreste accettarlo.
CORRESPONSIONE DELLE ROYALTY SOLO A PARTIRE DALLA VENDITA DI UN CERTO NUMERO DI COPIE
Anche questa è una clausola iniqua. L’editore infatti, incassa da qualsiasi vendita e se è pur vero che, prima di guadagnare effettivamente, deve ammortizzare le spese di carta, stampa e distribuzione, non è comunque corretto che cerchi di rientrare più velocemente mangiandosi una fettina di ciò che spetta all’autore.
OBBLIGO DI ORGANIZZARE UN CERTO NUMERO PRESENTAZIONI
Da una parte, gli editori cercano oggi scrittori proattivi, quindi è comprensibile che vogliano vincolarli a darsi da fare, perché l’esperienza insegna che gli autori sono prodighi di promesse che poi restano lettera morta nel 99,99% dei casi.
Fermo restando dunque che, a meno di non voler restare un autore della domenica, è vostro dovere e interesse coadiuvare l’editore nella promozione del vostro titolo (solo Snoopy rimane a casa ad aspettare che altri lo rendano “ricco e famoso” dopo aver inviato i suoi manoscritti), vincolarsi contrattualmente in questo senso presenta un rischio.
Infatti, è sempre più difficile riuscire a trovare spazi gratuiti nelle librerie e quindi un obbligo di questo tipo, oltre a essere oneroso, vi espone al rischio di inadempimento, specialmente se abitate in un paese o una piccola cittadina e non avete mezzi, fisici ed economici, per spostarvi.
Mostrate piuttosto all’editore di avere un sito, un blog e dei social costantemente aggiornati e cercate di trovare occasioni per essere intervistati via Internet. Nella maggior parte dei casi sarà più che soddisfatto già di questo, perché è 100 volte di più di quello che fa la media degli autori oggi (cioè niente).
DURATA VENTENNALE
La durata ventennale del contratto di edizione è massimo consentito dalla nostra legge sul Diritto d’autore. È una salvaguardia posta proprio a tutela del contraente più debole invece altri ordinamenti i Paesi considerati genericamente più avanzati e con leggi sul diritto d’autore molto più recenti (esempio la Gran Bretagna) non hanno.
È tuttavia un arco di tempo assai lungo, specialmente oggi dove il mercato è assoggettato a un continuo ricambio che negli anni ’40, quando nacque la nostra legge, non era lontanamente ipotizzabile.
Il ciclo di vita odierno di un libro, a meno che non diventi un best seller o un long seller, spazia dai 3 ai 5 anni. Fermo restando che nulla vi vieta di pattuire contrattualmente un rinnovo automatico, se proprio non riuscite a ridurlo a un arco di tempo come questo, negoziate almeno una riduzione a 10 anni. Specialmente se, oltre ai diritti di pubblicazione, ne avete ceduti altri.





