EDITORIA E LEGGE
EDITORIA E LEGGE è il blog dell'Avv. Marina Lenti, che dal 2012 riporta notizie, tendenze e questioni legali dedicate alla filiera libraria e musicale, spaziando in temi di diritto d'autore, marchi, privacy, diritti d'immagine, information technology law.
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martedì, 16 Ago 2016
GIORNALISMO E PRIVACY, UNA CONVIVENZA BASATA SULL’EQUILIBRIO
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Il diritto alla privacy è teso a evitare intrusioni ingiustificate e/o non autorizzate nella vita privata di una persona che possano causarle sofferenza, imbarazzo o umiliazione.
Salvaguardare questa esigenza quando si scrive, a qualsiasi titolo lo si faccia e quindi anche da semplici blogger o da articolisti o biografi in erba, non è facile. E anche se più spesso si scrive di persone famose, nel qual caso il diritto alla privacy è attenuato onde controbilanciare il pubblico interesse alla diffusione di notizie che le riguardano,
bisogna comunque farlo sempre nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dei soggetti di cui si scrive.
L’aspetto fondamentale da considerare è quello dell‘essenzialità dell’informazione fornita. In materia di giornalismo, il Codice della privacy dedica un intero titolo, il n. XII, alla questione. In particolare, all’art 137 comma 3, statuisce che
“In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità giornalistiche a altre manifestazioni del pensiero, restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 2 [cioè i diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali – NdR] e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”.
Il Codice concede tuttavia che
“Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso i loro comportamenti in pubblico”.
Oltre a tenere presente quanto sopra, è utile seguire le ‘best practices’ utilizzate per i giornalisti professionisti.
Il loro Codice deontologico professionale, all’art 6 comma 1, ha tentato di fornire qualche indicazione, ancorché generale, su cosa debba definirsi “essenziale“, precisando che
La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
E’ dunque necessario che la notizia sia di rilevante interesse pubblico o sociale e che il dettaglio sia indispensabile onde riportare correttamente il fatto.
Sempre in tale articolo, al comma 2 si specifica che
“La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica”.
Al comma 3 viene in fine precisato che
“Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti”.
Quanto sopra, tuttavia, negli ovvi e intuibili limiti della diffamazione, che vanno sempre tenuti presenti.
Il Garante della privacy ha però chiarito reiteratamente che la notorietà non può necessariamente ripercuotersi anche sui congiunti del personaggio che non siano coinvolti nei fatti). Ciò specialmente se tali congiunti sono minorenni.
A tutela dei minori, del resto, l’Ordine dei Giornalisti, oltre a disciplinare la materia come segue, all’art 7 commi 1 e 2 del proprio codice deontologico:
“Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati”.
ha sottoscritto anche un apposito protocollo chiamato Carta di Treviso che, nel caso previsto dal terzo comma di cui al precedente articolo 7, costituisce la ‘cartina di tornasole’ sull’opportunità di pubblicare o meno la notizia (o l’immagine) riguardante il minore e che vene esplicitamente richiamata:
“Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca; qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla Carta di Treviso”.
Infine, agli art. 9, 10 11 si precisano le linee guida tese a evitare la discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali e, in particolare, agli art 10, 11 e 12 si disciplina, rispettivamente, la tutela della dignità delle persone malate, della sfera sessuale e del diritto di cronaca nei procedimenti penali.
Foto: pexel/Pixabay