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    EDITORIA E LEGGE è il blog dell'Avv. Marina Lenti, che dal 2012 riporta notizie, tendenze e questioni legali dedicate alla filiera libraria e musicale, spaziando in temi di diritto d'autore, marchi, privacy, diritti d'immagine, information technology law.

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Home » Case editrici » 3 CONSIGLI LEGALI AGLI EDITORI
lunedì, 16 Apr 2018

3 CONSIGLI LEGALI AGLI EDITORI

Post by on Case editrici 2389 0

Quelli che seguono sono tre semplici consigli per gestire le problematiche che vedo verificarsi con maggiore frequenza nelle case editrici:

1. Non copiaincollate contratti di edizione altrui

In 14 anni di esperienza, ho visto rarissimi casi di contratti di edizione fatti bene.

Potrà sorprendere sapere che anche i contratti di alcuni colossi editoriali presentano falle vistose, immagino perché, anche se redatti da un legale, risalgono a molto tempo fa e nessuno si è più preso la briga di farli aggiornare.

Naturalmente per l’avvocato che assista un autore, tutto questo è manna nel caso volesse cercare di sfruttarle per liberare un autore, quindi attenzione al testo che adottate.

Peggio ancora del copia incolla tout court c’è il ‘puzzle creativo’, attraverso il quale il contratto fai-da-te viene copiainollato un po’ da una fonte e un po’ da un’altra. Peggio perché in questo caso l’editore, che giustamente fa un altro mestiere e quindi non conosce bene la legge, rischia (e l’ho visto succedere) di espungere parti fondamentali ai fini della validità del contratto o di alcune sue clausole, che a prima vista magari potrebbero apparire inutili lungaggini che rendono il contratto meno agile.

2. Se per qualsiasi motivo vi contatta un legale, non datevi alla macchia

Anche questa è una situazione che vedo spesso e nella maggior parte dei casi si tratta di autori, illustratori o traduttori che non sono stati pagati dall’editore. E badate che non si tratta di un problema che riguarda solo i micro o i piccoli editori ma anche editori di medie dimensioni che assommano in sé più di un marchio editoriale.

La ragione per cui è estremamente stupido non riscontrare le missive, le mail e le telefonate è che il problema può solo peggiorare. So che molti editori confidano nel fatto che spesso si parla di poche lire e che quindi la controparte rinuncerà all’avvocato per non andare in perdita. E questo molto spesso è vero, la valutazione rischi-benefici è un deterrente. Ma se l’autore/illustratore/traduttore decide comunque di saltare lo steccato, significa che ha deciso di andare fino in fondo e dunque non s fermerà e, s necessario, porterà l’editore inadempiente anche davanti la giudice. Lo spartiacque quindi non è fra lo stragiudiziale e il giudiziale, bensì fra l’inazione e l’inizio della procedura stragiudiziale.

Continuare a negarsi all’avvocato che tenti di comporre la lite prima che degeneri (la fase stragiudiziale, appunto), significa dunque anzitutto indispettirlo, e una controparte arrabbiata non è mai una buona cosa, e poi andare incontro a un aggravio di interessi e di spese legali, oltre che a ritrovarsi con un’Opera inutilizzabile perché, se l’editore rimanesse inadempiente dopo una diffida, il contratto sarebbe risolto di diritto e quindi non potrebbe più disporre dei diritti che, con esso, gli erano stati momentaneamente trasferiti.

3. Verificate i profili legali del vostro sito

L’ecommerce, la newsletter, le informative sulla privacy , le cookie policy e le diciture in homepage sono tutti aspetti spesso sottovalutati e che possono diventare fonte di molteplici contenziosi e/o di sanzioni amministrative; cioè in parole povere, di multe spesso molto salate.

Per non parlare delle multe che sono previste dal nuovo regolamento privacy UE, il cosidetto GDPR (general data protection regulation), faragginossissimo Moloch partorito da quei geni che ci governano a Bruxelles (e che ancora una volta danno prova di totale scollamento con la realtà) e che prevede multe milionarie senza alcun riguardo proporzionale rispetto alle dimensioni dell’azienda che dovesse violarne le regole.

State in campana!

Andreas Lischka/Pixabay

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