EDITORIA E LEGGE
EDITORIA E LEGGE è il blog dell'Avv. Marina Lenti, che dal 2012 riporta notizie, tendenze e questioni legali dedicate alla filiera libraria e musicale, spaziando in temi di diritto d'autore, marchi, privacy, diritti d'immagine, information technology law.
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martedì, 20 Mar 2018
LA ROYALTY AL RAGGIUNGIMENTO DELLA ‘TOT’ COPIA VENDUTA
Case editrici, diritto d'autore 3756 0
E’ abbastanza diffusa, ormai, la pratica contrattuale secondo cui l’autore percepisce e debite royalty solo a partire dalla vendita della ‘tot’ copia.
Si tratta di una pratica veramente iniqua poiché, applicandola, l’editore attende di rientrare nei costi di stampa prima di riconoscere alcunché all’autore.
Ciò, peraltro, in violazione della legge stessa in quanto, anzitutto, l’art.118 della Legge su Diritto d’Autore afferma che il contratto di edizione è
“Il contratto con il quale l’autore concede ad un editore l’esercizio del diritto di pubblicare per le stampe, per conto e a spese dell’editore stesso, l’opera dell’ingegno”.
”Per conto e spese dell’editore” non significa, dunque, usare le royalty dell’autore come Bancomat per sostenerle.
Inoltre, all’ art.130 la legge stabilisce che
“Il compenso spettante all’autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti”.
(seguono casi in cui è prevista una somma a saldo e stralcio ma si tratta di opere particolari e comunque non “dalla tot copia in su”. Quindi è normale che l’editore paghi le spese e che corrisponda una royalty e un editore che applichi dunque il riconoscimento di quest’ultima solo a partire da un certo numero di esemplari venduti non differisce, in sostanza, da un editore a pagamento. Anche perché se teniamo conto che pochi titoli riescono a sorpassare il centinaio di copie, l’autore rischia di non vedere mai il becco di un quattrino.
Pertanto, il mio consiglio è di rifiutare SEMPRE clausole di questo tipo nei contratti di edizione.