EDITORIA E LEGGE
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Home » diritto d'autore » DIRITTO D’AUTORE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: QUANDO LA FANTASCIENZA DIVENTA REALTA’
domenica, 11 Nov 2018
DIRITTO D’AUTORE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE: QUANDO LA FANTASCIENZA DIVENTA REALTA’
diritto d'autore, diritto informatico, intelligenza artificiale, privacy 2990 0
E’ accaduto spessissimo che la fantascienza anticipasse la tecnologia. Ma è forse la prima volta che la fantascienza anticipa il diritto e così le famose tre leggi della robotica di Isaac Asimov diventano uno dei cardini programmatici della futura normativa in materia. E’ accaduto infatti che, nel gennaio dello scorso anno, il Parlamento UE approvasse una Risoluzione richiedente alla Commissione europea di disciplinare giuridicamente il rapporto tra uomo e intelligenza artificiale. E nella relazione programmatica, si fa espresso riferimento, appunto, alle suddette tre leggi quali elementi ispiratori dei principi generali di una tale normativa. Si legge infatti che esse “devono essere considerate come rivolte ai progettisti, ai fabbricanti e agli utilizzatori di robot, compresi i robot con capacità di autonomia e di autoapprendimento integrate, dal momento che tali leggi non possono essere convertite in codice macchina”.
Le tre leggi
Le tre leggi della robotica ideate dallo scrittore americano e pubblicate in uno dei racconti dell’antologia Io Robot, sono le seguenti:
1. Un robot non può arrecare danno a un essere umano o permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva un danno.
2. Un robot deve obbedire a qualunque ordine impartitogli dagli esseri umani, eccetto a quelli che contravvengano alla Prima Legge.
3. Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché questa autodifesa non confligga con la Prima o con la Seconda Legge.
Tutta la parte introduttiva della Risoluzione indica con rara lungimiranza le possibili complicazioni psicologiche, etiche, sociali economiche giuslavoristiche dell’interazione uomo-macchina e i possibili settori di sviluppo trasporti istruzione agricoltura assistenza medica) individua come fondamentali problematiche il raggiungimento di una definizione europea comune di intelligenza artificiale e di sistema di registrazione dei robot avanzati nel mercato interno dell’Unione Europea prevedendone una specifica certificazione e autorizzazione all’immissione nel mercato e lo status giuridico da attribuire all’intelligenza artificiale.
La proprietà intellettuale
Viene previsto anche un paragrafo sui diritti di proprietà intellettuale e sul flusso di dati articolato in quattro punti, dal numero 18 al numero 21. In realtà, mentre gli ultimi tre si indirizzano prevalentemente sulla preoccupazione della protezione della privacy di dati e persone, è solamente il primo a occuparsi delle questioni di proprietà intellettuale. All’articolo 18 si legge infatti “si rileva che non esistono disposizioni legali che si applichino specificamente alla robotica, ma che ad essa possono essere facilmente applicati i regimi e le dottrine giuridici esistenti, sebbene alcuni aspetti richiedano una considerazione specifica; invita la Commissione a sostenere un approccio orizzontale e neutrale dal punto di vista tecnologico alla proprietà intellettuale applicabile ai vari settori in cui la robotica potrebbe essere impiegata”.
La questione presenta due aspetti: da un lato la tutela intellettuale in tema di brevetti marchi e diritto d’autore applicabili alle creazioni tecnologiche intelligenti e questa è l’applicazione più semplice da immaginare, poiché farà naturalmente capo a inventore e produttore; tuttavia si giungerà prima o a dover disciplinare i casi un cui saranno le macchine a essere in grado di produrre qualcosa di creativo. Sarà dunque necessario sapere a chi attribuire la paternità di questi diritti.
Precedenti?
Curiosamente c’è già stata in passato una pronuncia riguardante un diritto d’autore eventualmente attribuibile a un soggetto non umano o comunque non facente capo a un essere umano (quale potrebbe essere una società). Il caso ha origine da un selfie scattato da un macaco nel 2011 in Indonesia. Il proprietario dell’attrezzatura lasciata incustodita, il fotografo David Slater aveva contestato l’uso dell’autoscatto a Wikipedia, la quale aveva pubblicato l’immagine liberamente in quanto scattata da un animale e non da una persona . L’associazione animalista Peta aveva conseguentemente presentato una denuncia presso il tribunale di San Francisco sostenendo che il copyright dovesse essere attribuito alla scimmia. Il giudice tuttavia aveva sentenziato che il diritto d’autore spettasse al fotografo e forse questa pronuncia potrebbe costituire non solo un precedente in tema di autoscatti accidentalmente provocati da animali (dopo i fatti dell’Indonesia, nel 2015 è successo che in Thailandia anche un elefante si scattasse una foto) ma anche, a maggior ragione, da macchine artificiali che non sono, quindi, neppure esseri viventi. Se la Peta avesse vinto, si sarebbe dovuto stabilire, fra l’altro, a chi attribuire l’esercizio dei diritti patrimoniali derivanti dal autoscatto, dal momento che un macaco non avrebbe potuto certo amministrarli a proprio beneficio, e quindi la soluzione più verosimile sarebbe stata la devoluzione all’associazione animalista nel supposto interesse della bestiola.
Ma se il precedente giurisprudenziale ha negato al macaco uno status giuridico in grado di attribuirgli il diritto morale dello scatto, si può ragionevolmente desumere che lo stesso succederebbe per una mera macchina artificiale, la quale però, paradossalmente, potrebbe essere in grado di amministrare i diritti patrimoniali derivanti dallo sfruttamento di quel diritto, magari più intelligentemente anche del suo inventore o del suo produttore umani (le più probabili figure di riferimento in questo caso). Tuttavia è interessante leggere, al punto 57 f della relazione, che essa guarda già lungo, a un tipo di macchina ‘alla Blade Runner’, laddove scrive: “l’istituzione di uno status giuridico specifico per i robot nel lungo termine, di modo che almeno i robot autonomi più sofisticati possano essere considerati come persone elettroniche responsabili di risarcire qualsiasi danno da loro causato, nonché eventualmente il riconoscimento della personalità elettronica dei robot che prendono decisioni autonome o che interagiscono in modo indipendente con terzi” . E a quel punto, se un robot diventa soggetto direttamente responsabile, perché non dovrebbe poter godere anche di diritti?
Un futuro non così lontano
Ma se tutto questo, incluse le similitudini e differenze fra i due casi animale e meccanico, appaiono attualmente solo terreno per divertenti gius-speculazioni teoriche, non è comunque tanto lontano il momento in cui dovranno iniziare essere disciplinate in concreto: è infatti notizia di questi giorni che un dipinto creato da un algoritmo verrà battuto all’asta da Christie’s.
Nell’elenco delle Motivazioni che accompagnano la Risoluzione UE, vi è già la consapevolezza di queste problematiche, poiché si legge che “La risoluzione invita la Commissione a proporre un approccio equilibrato in materia di diritti di proprietà intellettuale applicati a norme per hardware e software, nonché codici che tutelino l’innovazione e nel contempo la promuovano. Si chiede inoltre di elaborare criteri per una “creazione intellettuale propria” per le opere prodotte da computer o robot che possono essere tutelate da diritti d’autore”.
Se la consapevolezza del legislatore è già un ottimo punto di partenza, non sarà certo facile immaginare tutte le conseguenze possibili della fattispecie e sarà molto interessante osservarne gli sviluppi futuri non solo sul terreno normativo, ma soprattutto su quello giurisprudenziale ed è indubbio che grandi sfide attendono i giuristi già nel prossimo decennio.
Foto credit: Gerd Altmann/Pixabay