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Home » agenzie letterarie » IL TRANELLO DEL CODICILLO ALL’ULTIMO MINUTO
venerdì, 07 Dic 2012

IL TRANELLO DEL CODICILLO ALL’ULTIMO MINUTO

Post by on agenzie letterarie, diritto d'autore, editoria 3624 0

Non è un segreto che il mondo editoriale angloamericano sia molto più avanti rispetto al nostro e che i suoi standard vengano raggiunti nel nostro Paese con anni, se non addirittura con decenni, di ritardo.

Un esempio eclatante è rappresentato dal modo in cui viene considerata l’editoria a pagamento (su cui avremo modo di tornare anche in questa sede), che non a caso viene definita, in lingua, con l’eloquente e intuitiva locuzione di ‘vanity press’. In quei Paesi si dà per scontato che un editore non sia a pagamento e gli editori che si scoprono essere invece a pagamento vengono immediatamente tolti, dietro segnalazione, dalle directory qualificate del settore.

La stessa sorte subiscono gli agenti che chiedono la tassa di lettura dei manoscritti, visto che il lavoro dell’agente sarebbe quello di fare prima uno scouting e poi di trarre il proprio guadagno da una percentuale che l’editore gli riconoscerà se il primo riuscirà a piazzare il libro al secondo. Quindi l’agente non guadagna dall’autore, come accade quasi sempre in Italia, bensì dall’editore.

Fatte queste premesse chiarificatrici, vengo al punto, suggeritomi dalla lettura di un sito di un’agenzia letteraria di Denver che riportava la notizia di una clausola insolita inserita in un contratto di una loro conoscente. Si trattava del divieto specifico di pubblicare per via digitale in maniera autonoma. Ora, in Italia, di solito, gli editori tendono a offrire contratti ‘pigliatutto’, specialmente i grossi. Cioè, tendono ad assicurarsi i diritti su qualsiasi formato e su qualsiasi lingua, anche se magari non hanno i mezzi per sfruttarli, almeno al momento. Questo succede spessissimo con le grosse case editrici, ma non è raro che il metodo venga applicato anche da molte piccole, mentre sarebbe consigliabile, come ho evidenziato qui, che le parti discutessero serenamente quali sono le opzioni davvero percorribili.

Evidentemente, in USA alcuni editori sono più avanti e non ‘blindano’ un diritto al quale non sono interessati (non tutti gli editori pubblicano anche in digitale, dopotutto). Ma nel caso in esame, la clausola dannosa per l’autrice era stata introdotta su espressa richiesta dell’agente di quest’ultima (!) . Fra l’altro, ancor più scorrettamente, tale previsione non era mai comparsa nella prima bozza contrattuale, bensì solo nella versione finale. Dunque, se l’autrice non avesse riletto attentamente e avesse firmato in base alla fiducia nutrita nel proprio agente letterario, si sarebbe trovata vincolata senza accorgersene! Interrogato dalla propria cliente sulla ragione di questo‘addendum‘, l’agente ha confessato di aver agito per proteggersi, in quanto l’eventuale autopubblicazione digitale da parte dell’autrice l’avrebbe privato di una fonte di reddito percentuale.

Il collega dell’agenzia denveriana (denverese? Come si dirà? Boh! ) che riportava l’episodio, raccomandava scandalizzata di licenziare l’agente in tronco. Detestando io stessa i colleghi avvocati che – mutatis mutandis – spingono i clienti ad andare in causa anche quando è inutile, pur di gonfiare la propria parcella, non posso che associarmi alla raccomandazione. Perché qualsiasi professionista che non faccia anzitutto l’interesse dl cliente potrà anche essere – forse – eccelso nel proprio campo, ma non è professionale, avendo tradito il rapporto fiduciario che è base essenziale per qualsiasi collaborazione.

E, soprattutto, chi garantisce poi che, avendo tradito una volta, non continuerà a farlo?

Foto: Gerd Altmann/Pixabay

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