QUANDO IL TITOLO DEL DISCO OFFENDE IL MARCHIO ALTRUI

shit-chanelUna problematica  interessante, in campo musicale,  riguarda il caso in cui il marchio di servizio di una band entri in conflitto con un marchio di prodotto già conosciuto sul mercato.

 

Lo spunto più bizzarro su questo tema é offerto da una sentenza danese dei primissimi anni ’80 (1). Un gruppo femminile locale aveva adottato come nome l’espressione ”skidt og kanel”, che in Danese significa “spazzatura e cannella” ed é usata, nel linguaggio di ogni giorno, per designare, anche in senso figurato, tutto ciò che é ‘immondizia’ o comunque di poco conto. Un leggero cambio di pronuncia può finire per modificare la locuzione in “shit and Chanel” (che non credo abbia bisogno di traduzione…).

 

Il complesso, assurto a discreta fama nazionale, realizzò sotto questo nome un certo numero di album, uno dei quali intitolato addirittura, più esplicitamente, ‘Shit & Chanel No. 5’.

 

E’ intuibile che la rinomata maison, produttrice, tra le altre cose, dell’omonimo profumo, non fosse affatto contenta dell’associazione dei due termini. E, benché non avesse depositato il marchio Chanel per quegli aspetti che riguardano l’intrattenimento musicale, essa poté fare affidamento sulla particolare protezione, ormai diffusissima, accordata ai marchi di rinomanza (e prevista anche dalla legge danese sotto la Sezione 6.2 [a]), che impedisce lo sfruttamento di questo tipo di marchio anche per settori non affini a quelli per cui il segno é stato registrato, a maggior ragione se l’uso del segno concorrente getta discredito sul marchio rinomato.

 

(1)  Maritime & Commercial Court of Copenhagen, 13 agosto 1981, in 3 EIPR 1981.

 

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