Accade spesso che un editore (o un produttore musicale) cerchi di assicurarsi che l’investimento fatto su un’Opera – il quale è suscettibile di accrescere la notorietà del relativo autore e, di conseguenza, di agevolare la diffusione di sue Opere future – desideri assicurarsi anche queste ultime. Ciò è possibile in due modi, con una clausola di opzione oppure di prelazione (e a volte con entrambe).
Dal punto di vista dell’autore (o artista), si tratta sempre di due clausole brutte, specialmente quella di opzione, perché intuitivo che limitino la sua libertà di manovra.
Da un lato, infatti, l’opzione lo obbliga a sottoporre a questo editore qualsiasi Opera prodotta durante la vigenza del contratto e lo vincola ad attendere la sua risposta nel termine indicato nel contratto (di solito 60gg), prima di poterlo sottoporre, nel solo caso di rifiuto, a un altro editore.
La clausola di opzione deve specificare a che condizioni avverrà la nuova pubblicazione, diversamente è inefficace e questo è un difetto che si riscontra spessissimo nella pratica.
Se il primo editore accetta il lavoro, l’autore non può fare altro che pubblicarlo con lui – pena l’inadempimento contrattuale e il relativo risarcimento del danno – oppure evitare di sottoporlo e attendere la scadenza del contratto per poterlo pubblicare altrove.
Con la prelazione, l’editore si riserva invece il diritto di pubblicare l’ Opera futura a parità di condizioni offerte da altri editori. Per evitare questo, dunque, dovrà trovare un altro editore in grado di concedergli maggiori benefici, che possono essere economici ma anche, più in generale, un contratto complessivamente più ‘arioso’ rispetto a quello originale. Si tratta dunque di una valutazione che va fatta nel complesso.
Alcuni grossi editori, talvolta definiscono piuttosto dettagliatamente i confini della clausola, specificando ad esempio che tali benefici debbano avere per oggetto le condizioni economiche (es royalty e anticipi/minimi garantiti) e altre condizioni sostanziali (tirature superiori, estensione territoriale, durata). In tal modo, rendono immediatamente irrilevanti eventuali altre condizioni della proposta concorrente che voglia provare a eludere o a rendere difficoltoso l’esercizio della prelazione stessa da parte dell’editore originario.
Sia l’opzione che la prelazione non possono eccedere il termine di 10 anni.






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