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    EDITORIA E LEGGE è il blog dell'Avv. Marina Lenti, che dal 2012 riporta notizie, tendenze e questioni legali dedicate alla filiera libraria e musicale, spaziando in temi di diritto d'autore, marchi, privacy, diritti d'immagine, information technology law.

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Home » diritto d'autore » 4 CONSIGLI PER IL TITOLO DELLA VOSTRA OPERA
giovedì, 18 Ott 2012

4 CONSIGLI PER IL TITOLO DELLA VOSTRA OPERA

Post by on diritto d'autore 4388 0

Il titolo di un’opera, cartacea o musicale, può rappresentare un formidabile strumento di marketing per affascinare il lettore o l’ascoltatore, ma può anche nascondere insidie che è meglio prevenire.

Cosa fare allora, una volta che si è stabilita, fra la rosa dei working title, la versione definitiva che pare più appetibile?

Ecco 4 parametri di cui tenere conto:

  1. Uguaglianza

Verificate su Amazon e su Google che non esistano già libri con un titolo uguale (o molto simile) a quello prescelto. Può sembrare una consiglio banale, ma rimarreste sorpresi se sapeste quanti editori non lo fanno. Eccovene un esempio qui e qui.

Ma che fare se la frittata è già fatta e questo consiglio arriva a opera già pubblicata? Beh, poiché l’intento del legislatore, laddove al primo comma dell’art 100 L.d.A statuisce che

“Il titolo dell’opera, quando individui l’opera stessa, non può essere riprodotto sopra altra opera senza il consenso dell’autore”

non è applicabile alle opere che siano di specie e in carattere così diverso da risultare esclusa ogni possibilità di confusione.

Si può dunque cercare di attutire le conseguenze e dimostrare la propria buona fede tenendo conto di vari parametri, fra cui:

– possibili differenze di significato, in un dato contesto, di una medesima parola;

– differenze di packaging, di colori, di font e di illustrazioni;

– posizionamento e dimensione delle scritte;

– presenza di elementi atti a distinguere ulteriormente le opere contrassegnate da uno stesso titolo (ad esempio un bollino o una fascetta stampata con la menzione di un premio, di una ristampa oppure l’indicazione del titolo originale se trattasi di opera straniera o, ancora, la presenza di un sottotitolo);

– differenze di quarta di copertina;

– diversità di genere;

– intenti di una collana (ad esempio, due titoli uguali di autori diversi laddove una delle due collane sia dedita esclusivamente a pubblicare opere inedite in un dato Paese);

– pubblico cui è rivolto e se, in relazione a esso, il lettore è in grado di percepire la differenza fra due titoli uguali scritti da due diversi autori anche all’interno di uno stesso genere.

Infine, il legislatore statuisce che uno dei presupposti fondamentali per l’integrazione della fattispecie di concorrenza sleale, sottesa a una violazione di questo tipo, è la qualità di imprenditore del competitore: dunque la posizione di un’associazione culturale senza scopo di lucro sarà valutata dal giudice diversamente rispetto a un colosso editoriale. Del resto, è intuitivo l’impatto del danno che possono causare le vendite di un libro edito dalla prima e dal secondo.

  1. Debolezza

Si tratta di un concetto mutuato dai marchi, per cui – detta un po’ semplicisticamente – un marchio composto da parole di uso comune (marchio debole) ha una protezione limitata, per l’intuitiva ragione che nessuno può monopolizzare parole di uso comune, pena la logica paralisi dei settori coinvolti.

Ora, il titolo non è un marchio – anche se in certi casi le due figure si possono sovrapporre (si pensi al titolo di una testata, che allo stesso tempo è anche il suo brand) – ma la debolezza nel senso sopra spiegato può consentire alla concorrenza di apportare una modifica anche minima e di poterlo conseguentemente usare, con buona pace di tutti quelli arrivati prima. Perché allora non puntare subito su qualcosa di forte, difficilmente eguagliabile e difficilmente confondibile in futuro?

  1. Grafica

Verificate che quella determinata espressione grafica non sia coperta anch’essa da diritto d’autore altrui.

Capita anche ai colossi di incorrere in questo tipo di vizio: è successo, per esempio, in relazione al merchandise venduto al Wizarding World di Orlando. Infatti, su parte degli articoli in vendita è stato utilizzato un font, chiamato Cezanne regular la cui paternità è stata rivendicata dalla società P22 Type Foundry. La P22 crea font per computer ispirandosi alla Storia e all’Arte e ha lavorato, fra l’altro, con realtà serissime come musei e fondazioni.

Uno dei font della P22, il Da Vinci Forward (mutuato dalla calligrafia del nostro celebre genio), era stata usato (legittimamente, quella volta) per la scritta R.A.B. – acronimo di Regulus Acturus Black – nelle edizioni americane del Principe Mezzosangue (pag. 609) e dei Doni della Morte (186).

La causa è stata incardinata dinanzi al tribunale di New York, sia nei confronti della Universal, la quale detiene i diritti sul parco tematico, sia nei confronti dei produttori del merchandise incriminato, con una richiesta di risarcimento danni di un milione e mezzo di dollari.

E’ indicativo come, piuttosto che imbarcarsi nelle lungaggini e nei costi di una causa, nel giro di un mese le parti convenute abbiano preferito transare la vertenza, nonostante si possa ragionevolmente ipotizzare che alla Universal i soldi non facciano certo difetto.

  1. Significato

Se il punto 1 riguarda la stretta semantica, questo punto riguarda il significato espresso dalle parole che avete messo in fila, che potrebbe essere offensivo e dunque integrare il reato di diffamazione.

La diffamazione, da quando c’è la Rete, è diventata un concetto molto etereo, soggetto alla percezione del singolo utente, che rivendica il diritto a esprimere la propria opinione come gli pare. Ovviamente, la legge ha ben altro approccio e non guarda in faccia a nessuno, considerando tre requisiti necessari a integrarla, a prescindere da cosa ne pensino gli internauti:

– l’assenza della persona offesa;

– il danneggiamento della reputazione altrui;

– la comunicazione a due o più persone che percepiscano l’attribuzione come offensiva;

L’art. 595 del codice penale, recita:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente [il 594 disciplina l’ingiuria – NdR], comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699] (5), la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Una credenza diffusa è che la veridicità di un’affermazione metta al completo riparo dalla contestazione della diffamazione; tuttavia, come ampia giurisprudenza ha dimostrato, non è così, perciò attenzione non solo ai titoli oggetto di questo articolo, ma anche a ciò che scrivete, in generale, in Rete.

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