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Home » Case editrici » PRECISAZIONI SULLA RENDICONTAZIONE DELLE ROYALTY
lunedì, 24 Giu 2024

PRECISAZIONI SULLA RENDICONTAZIONE DELLE ROYALTY

Post by on Case editrici, diritto d'autore, editoria 479 0

Con delibera 95/24, il mese scorso l’Agcom ha finalmente deliberato in via definitiva  in merito all’interpretazione sulla portata dell’art 110 quater LdA. Quest’ultimo  era un emendamento apportato alla nostra legge sul diritto d’autore, a seguito del recepimento all’interno dell’ordinamento nazionale con Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n.177 della Direttiva UE 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.

 

Poiché non mi stancherò mai di sottolineare che, se le nostre leggi sono scritte male, quelle dell’UE sono anche peggio, moltissimi operatori del settore avevano segnalato all’Agcom le enormi incongruenze o interpretazioni dubbie che la nuova normativa sollevava in alcuni punti.

 

Fra le varie questioni, una di particolare impatto era quella della frequenza delle rendicontazioni agli autori, agli interpreti e agli esecutori. Infatti, sia il dettato comunitario sia quello nazionale, rivisto alla luce  del primo, modificava le tempistiche di rendicontazione delle royalty, trasformandole da annuali ad almeno semestrali. In  caso di violazione di tali obblighi, la sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente prevede fino all’1% del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione.

 

I dubbi interpretativi degli operatori sono stati, anzitutto, sull’ambito di applicazione: considerando che la Direttiva UE era intitolata al digitale, nel caso dei libri alcuni hanno avanzato l’ipotesi che la rendicontazione semestrale si applicasse solo a ebook e audiobook. Tuttavia, differenziare i format introdurrebbe un’odiosa e inaccettabile disparità di trattamento fra le varie categorie di autori, atteso che alcuni pubblicano solo in ebook e sarebbero quindi privilegiati rispetto a chi pubblica in cartaceo. La semplice logica suggeriva quindi che la distinzione non fosse rilevante, tanto più che nella norma nazionale che ha recepito la Direttiva non vi erano, appunto, distinzioni di sorta.

 

Una seconda e più nevralgica questione era quella della gestione di una simile mole di lavoro, soprattutto per le grosse case editrici che vantano migliaia di autori (anche se va detto che ci sono già case medie provviste di piattaforme autoriali in grado di mostrare ai propri autori le vendite in tempo reale, quantomeno degli ebook; e se lo fanno i medi, che hanno disponibilità di investimento molto basse, potrebbero anche farlo le major).

 

Infine, il terzo problema era rappresentato dalla possibilità di retroattività della norma: i contratti per cui era già stata pattuita, in virtù della precedente legislazione, una scadenza annuale, avrebbero dovuto adeguarsi?

 

Nel 2023 l’Agcom, dopo una prima consultazione pubblica e una successiva delibera (44/23), aveva disciplinato una sorta di regime provvisorio, chiarendo fra l’altro che l’art. 110 quater non fa differenza fra obbligo per il digitale o meno, come appunto logica avrebbe già suggerito.

Come dicevo in apertura, il mese scorso, con nuova delibera 95/24, l’Agcom ha finalmente chiarito in via definitiva anche le altre questioni rimaste nell’incertezza relativamente dell’art 110 quater.

 

L’autorità garante ha rigorosamente seguito le direttive stabilite dalla normativa vigente, ribadendo, anzitutto, che che tale normativa stabilisce che gli autori e gli artisti, interpreti o esecutori, hanno il diritto di ricevere informazioni aggiornate, pertinenti e complete sullo sfruttamento delle loro opere e prestazioni artistiche e sulla remunerazione dovuta dai soggetti ai quali hanno concesso in licenza o trasferito i diritti, o dai loro aventi causa.

Ha inoltre precisato quanto segue:

 

FREQUENZA DELLE INFORMAZIONI
L’obbligo proattivo di rendicontazione implica di per sé che il soggetto obbligato trasmetta le informazioni in maniera automatica e senza ricevere alcuna richiesta da parte dell’avente diritto (almeno per i primi tre anni, come previsto dal Regolamento).

 

Con riferimento al dies a quo a partire dal quale deve essere calcolata la cadenza semestrale della rendicontazione, l’Autorità valuta utile precisare che esso non può che essere individuato nella data di stipula del contratto tra l’autore o l’AIE (autori intrpreti/esecutorie la sua controparte.

 

I soggetti che hanno ricevuto in licenza o trasferito i diritti devono fornire agli autori e artisti, interpreti o esecutori, le informazioni almeno ogni sei mesi, salvo diversi accordi tra le parti che possono estendere questo periodo fino al massimo di un anno, per tutta la durata dello sfruttamento.
Dopo tre anni dalla conclusione dell’accordo, gli autori e gli artisti possono comunque richiedere queste informazioni con una specifica richiesta.

 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
Se i diritti sono stati ceduti o sublicenziati a terzi, gli autori e artisti possono richiedere ulteriori informazioni direttamente dai sublicenziatari e aventi causa, se la prima controparte contrattuale non possiede tutte le informazioni necessarie. La prima controparte contrattuale deve fornire l’identità dei sublicenziatari e degli aventi causa.
Questi ultimi sono tenuti a trasmettere le informazioni supplementari richieste di cui sono in possesso. La richiesta di ricevere informazioni può essere proposta con cadenza semestrale.

 

CATEGORIE DI INFORMAZIONI
Le informazioni fornite devono includere:
a) L’identità di tutti i soggetti coinvolti nelle cessioni o licenze, inclusi gli utilizzatori secondari delle opere e prestazioni artistiche.
b) Le modalità di sfruttamento delle opere e prestazioni artistiche.
c) I ricavi generati da tali sfruttamenti, inclusi introiti pubblicitari e di merchandising, e la remunerazione contrattualmente dovuta.
d) Per i fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari: il numero di acquisti e visualizzazioni nel periodo di riferimento e il numero di abbonati.

 

TRASPARENZA
L’adempimento degli obblighi mira a garantire un elevato livello di trasparenza e rispetta i principi di proporzionalità ed effettività, considerando le specificità dei vari settori di contenuti, in particolare musica, audiovisivo ed editoria. Le informazioni devono essere fornite in modo specifico, completo e intellegibile, per permettere l’effettiva quantificazione del valore economico dei diritti e per valutare un eventuale adeguamento del compenso.

 

RISERVATEZZA
Entrambe le parti devono rispettare la riservatezza delle informazioni, specialmente per quelle aziendali e commerciali sensibili. In casi giustificati in cui l’onere amministrativo risulta sproporzionato rispetto ai proventi generati, l’obbligo è limitato alle informazioni ragionevolmente prevedibili. Le informazioni non sono dovute se non vi sono state variazioni rispetto alla comunicazione precedente.

 

 

Foto: Geralt/Pixabay

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